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Rifiuti di pile e accumulatori: il parere della Commissione Ambiente

SENATO DELLA REPUBBLICA
13ª Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Estensori: sen. Ferrazzi e Virginia La Mura)

parere sul seguente atto:

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 167)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che,

lo schema di decreto legislativo, composto da 3 articoli, reca l’attuazione della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). In particolare lo schema in titolo attua gli articoli 2 e 3 della citata direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE e 2012/19/Ue, già recepite nell’ordinamento italiano rispettivamente dal decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 e dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che lo schema medesimo provvede a novellare;

lo schema in titolo, è adottato ai sensi della delega legislativa contenuta nell’articolo 14 della legge 4 ottobre 2019, n.117 (legge di delegazione europea 2018), che reca specifici principi e criteri direttivi per il recepimento della predetta direttiva (UE) 2018/849, e che il termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2018/849 da parte degli Stati membri è il 5 luglio 2020;

al riguardo deve tenersi conto che, in relazione al termine originariamente previsto per l’esercizio della delega in questione – per effetto della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020, di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 – tale termine, in quanto ricompreso tra quelli venuti a scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, è stato prorogato di tre mesi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalla citata legge n. 117 del 2019;

lo schema in titolo reca modifiche alla vigente normativa in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché di pile e accumulatori, intervenendo in materia di obblighi informativi alla luce delle nuove previsioni introdotte a livello europeo;

 

considerata più specificamente l’opportunità:

  • di chiarire in modo più dettagliato i profili temporali e applicativi delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame;
  • di procedere al recepimento dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/849 – “Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti” – con il quale si prevede che gli Stati membri, al fine di conseguire più rapidamente gli obiettivi fissati dalla direttiva medesima, possano utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati. Analogamente, a recepire l’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/849, nella parte in cui, modificando la direttiva 2012/19/UE, introduce misure di contenuto identico al citato articolo 2;
  • di valutare la possibilità, nelle more del completo recepimento della direttiva 2018/849/UE, di introdurre già nel provvedimento in esame nuove disposizioni finalizzate ad incrementare la raccolta di RAEE e RPA, a semplificare la gestione dei due sistemi e ad evitare, nel rispetto dei principi ispiratori delle Direttive Europee, l’instaurarsi di posizioni dominanti e/o distorsive della concorrenza in tali settori;

 

ritenuta auspicabile l’adozione delle modifiche regolamentari necessarie al fine di aggiornare l’allegato I al decreto 25 settembre 2007, n. 185, al fine di indirizzare correttamente la raccolta dei RAEE domestici nei centri di raccolta (suddivisione dei RAEE non per dimensione ma per caratteristiche tipologiche e tecnologia di trattamento) e di ripartire gli oneri di finanziamento di ciascun raggruppamento sulla base delle categorie che lo compongono;

 

visto il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 21 maggio 2020;

viste le osservazioni della Commissione 14a rese in data 4 giugno 2020 ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

  • in merito all’articolo 1, chiarire i profili temporali relativi all’entrata in vigore della nuova norma, che sostituisce gli obblighi comunicativi previsti dalla normativa vigente, valutando di aggiornare la formulazione della disposizione quando verrà adottato l’atto di esecuzione in parola;

 

  • in merito all’articolo 2, chiarire il termine previsto dalle disposizioni di cui alle lettere b) e c), al fine di chiarire i profili applicativi nel periodo transitorio in relazione alla trasmissione dei dati in rilievo;

 

  • in sede di recepimento della direttiva 2018/849/UE, prevedere:
  1. a) un più efficace coordinamento tra la disciplina RAEE e RPA in merito ai requisiti in capo ai Sistemi collettivi e individuali, in considerazione del fatto che la maggior parte dei Sistemi collettivi esistenti già opera in entrambi gli ambiti, in particolare stabilendo a tal fine l’equiparazione dei requisiti richiesti e la possibilità per i Sistemi collettivi di operare in entrambe le filiere;
  2. b) una semplificazione degli oneri di tracciabilità in capo ai distributori di pile e accumulatori portatili che effettuano la raccolta ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 188 del 2008, fermo restando l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. c) l’introduzione di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per i sistemi individuali relativi alla gestione di RPA che non aderiscono al Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori, anche al fine di contrastare il fenomeno dell’elusione degli obblighi di finanziamento delle attività di raccolta e trattamento;
  4. d) l’inserimento di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per gli impianti di trattamento che non comunicano al Centro coordinamento RAEE i dati relativi ai RAEE domestici gestiti nel corso dell’anno solare entro il 30 aprile dell’anno successivo, anche al fine di consentire l’emersione di quantità di RAEE che non sono rendicontate presso gli impianti di trattamento e di avvicinare più rapidamente gli obiettivi di raccolta previsti;
  5. e) l’inserimento, tra i compiti del centro di coordinamento RAEE, di uno specifico punto relativo alle attività volte ad assicurare la rendicontazione delle quantità di RAEE esportati;
  6. f) la riduzione, al fine di favorire l’ingresso di nuovi soggetti e incentivare la concorrenza nel settore, della soglia minima di mercato per i Sistemi collettivi, introdotta dall’articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 49 del 2014, pari al 3 per cento in almeno un raggruppamento, valutando altresì la possibilità di introdurre una soglia massima di mercato per i sistemi collettivi al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti e distorsive della concorrenza nel settore;
  7. g) l’introduzione di misure di semplificazione che, al fine di incrementare la raccolta, favoriscano il ritiro, almeno su base volontaria, “uno contro zero” dei piccolissimi rifiuti RAEE da parte dei distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche;

4) adottare disposizioni finalizzate alla disciplina del fine vita dei pannelli         fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, in    attuazione di quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera c), n. 6), della     legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

 

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